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Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori

zanzara

In particolare per il controllo delle malattie trasmesse da Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e Zanzara Comune (Culex pipiens) ed interventi sul verde privato

Data di Pubblicazione

26 luglio 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e Zanzara Comune (Culex pipiens) ed interventi sul verde privato

Contenuto

 

IL SINDACO

-- omissis --

ORDINA
A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.

4. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

9. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori  devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. I sottovasi devono anch’essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

11. va eseguito l’abbattimento di tutti gli alberi pericolanti o la loro messa in sicurezza anche attraverso la potatura, e comunque il taglio di tutti i rami gravanti verso la sede stradale e proprietà private;

12. va effettuata la riduzione di tutte le siepi specie quelle fronteggianti strade pubbliche, anche al fine di ripristinare la corretta visibilità sulla stessa sede viaria ai sensi del vigente codice della strada;

13. va fatto lo spurgo la manutenzione e lo sfalcio di rive e cigli di fossati privati a carico dei frontisti, al fine di evitare ristagni d’acqua e per ripristinare la valenza idraulica degli stessi;

ORDINA ALTRESI’

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;

2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;

3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo  anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata;

4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;

5. nell’impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:

  a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);

  b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;

  c. accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;

  d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché  sulle piante che producono melata;

  e. in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;

  f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

  g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;

  h. apporre avviso di trattamento almeno 48 ore prima dell’esecuzione dello stesso;

AVVERTE

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

- in allegato il testo integrale dell'ordinanza -

 

Ultima modifica: venerdì, 26 luglio 2024

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