Bollino Blu

Nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007
Art. 65 ter – L.R. 16/4/1985, n.33 “Norme per la tutela dell’ambiente” così come sostituito dal comma 1 dell’art. 12 della L.R. n.20 del 16/08/2007 – Applicazione del regime del “Bollino Blu”
Dal 1° gennaio 2007 in tutto il territorio regionale è vietata la circolazione dei veicoli a motore che non abbiano il contrassegno "Bollino Blu" comprovante la verifica delle emissioni dei gas di scarico.
Tutti i veicoli a motore immatricolati prima del 1° luglio 2004, di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale, a partire dal 1° gennaio 2007, devono esporre il contrassegno "Bollino Blu".
I veicoli immatricolati successivamente al 1° luglio 2004 sono soggetti all'obbligo del "Bollino Blu" contestualmente alla prima revisione obbligatoria prevista.
Sono escluse dall’obbligo del "Bollino Blu" le seguenti categorie di veicoli:
Ø Veicoli ad emissione nulla (es. veicoli elettrici)
Ø I motocicli e i ciclomotori
Ø Le autovetture registrate come storiche negli appositi registri e quelle considerate tali poiché immatricolate da più di 30 anni.
Ø Gli autoveicoli con targa non civile
Ø Trattrici e macchine agricole, macchine operatrici nonché veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.
Il bollino Blu ha validità per non più di 12 mesi