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sei in:  Servizi on line  -  Calcolo ICI

Informazioni sull’Imposta Comunale sugli Immobili

Logo ICI


Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso può essere eseguito in due rate:

  • la prima a titolo di acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 giugno 2011;
  • la seconda, a titolo di saldo (imposta dovuta per l’anno intero meno l’acconto di giugno) deve essere versata tra il 1° e il 16 dicembre 2011.

Resta salva la possibilità di effettuare un unico versamento entro il 16 giugno 2011.

Il versamento può essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale (intestati a COMUNE DI RESANA – SERVIZIO TESORERIA – ICI c/c n.38152195):
  • presso qualsiasi sportello della Banca Padovana Credito Cooperativo (senza spese);
  • presso qualsiasi ufficio postale.

In alternativa il versamento può essere effettuato tramite il modello F24.
Con questo modello il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi banca od ufficio postale e non comporta il pagamento di alcuna commissione.
Per il versamento con il modello F24 si devono indicare i seguenti codici: Codice Comune di Resana: H238 Codice Tributo:

  • 3902 per i terreni agricoli
  • 3903 per le aree edificabili
  • 3904 per i fabbricati
  • 3901 per l'abitazione principale (solo per abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

N.B.: la casella “rateazione” non va compilata. I modelli F24 sono disponibili presso qualsiasi banca e presso qualsiasi ufficio postale.

L’importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al pagamento dell’imposta se l’importo dovuto per l’intero anno è inferiore o pari ad Euro 12,00.


 
ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE NONCHE’ DELLE ABITAZIONI ASSIMILATE DAL COMUNE A QUELLA PRINCIPALE

L’art.1del Decreto Legge 27 maggio 2008 n.93 ha disposto, a decorrere dall’anno 2008, l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’abitazione principale del soggetto passivo, nonchè delle abitazioni ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 ed A9.

Per abitazione principale esente si intende:
  • quella di residenza anagrafica;
  • quella appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa assegnata al socio;
  • quella assegnata dall’Istituto autonomo per le case popolari (Ater);
  • quella del coniuge separato non assegnatario della casa ex coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa ex coniugale;

Per abitazione assimilata a quella principale si intende:
  • quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • quella concessa dal possessore i uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
  • l’unica abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore o non risulti locata.

Per pertinenze si intende:

il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta, la tettoria classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ubicate nello stesso edificio ove è sita l’abitazione principale o in edifici contigui anche se con accesso da vie diverse, ovvero quelle situate nell’ambito dell’area di pertinenza, catastalmente individuata come tale, del fabbricato principale ancorchè disgiunte dallo stesso.


Per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 ed A9 l’imposta continua ad essere dovuta applicando per l'anno 2011 l’aliquota del 4 per mille e la detrazione di Euro 103,29.


 
DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010 va presentata solo per le variazioni che dipendono da atti NON soggetti a pubblicità immobiliare (quindi da atti che NON sono soggetti a trascrizioni, annotazioni nei registri immobiliari, volture catastali). Per esempio è necessario dichiarare la variazione da abitazione secondaria ad abitazione principale, la variazione da terreno agricolo ad area edificabile, la variazione del valore venale dell’area edificabile, l’inagibilità o inabitabilità di un fabbricato.
Deve essere redatta su apposito modello e presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2010.


 

Calcolo ICI

Viene data la possibilità all’utenza di calcolare “on-line” l’imposta da versare, ai fini ICI, per un determinato anno.

Il servizio consente di:

  • garantire la certezza delle regole di calcolo dell’imposta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni..);
  • inserire i dati degli immobili;;
  • eseguire il calcolo dell’imposta con i relativi dettagli;
  • ottenere una stampa riepilogativa, utile per la compilazione dei bollettini di versamento o del modello F24.

Si fa presente che nel caso di modifica delle aliquote rispetto all'anno precedente l'importo dell'imposta calcolata dal computer in acconto e a saldo non è uguale in quanto, in base alle vigenti norme legislative, il calcolo dell'acconto deve eseguirsi in base alle aliquote dell'anno precedente con conguaglio a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Comunque questo Comune non procede all'applicazione di sanzioni nel caso in cui il contribuente calcoli l'acconto in base alle aliquote dell'anno in corso versando quindi acconto e salto di pari importo.


 

NOVITA' FABBRICATI RURALI

Con D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito in Legge 106/2011, all'art. 7 commi da 2-bis a 2-quater sono state introdotte delle nuove modalità per il riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo e strumentale, al fine di poter continuare a godere dell'esenzione ICI e di altri tributi erariali.

In sostanza è stata introdotta una vera e propria sanatoria dei fabbricati rurali, con richiesta obbligatoria di variazione catastale da presentare all'agenzia del Territorio entro la fine del mese di settembre 2011, al fine di censire nelle categorie specifiche A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) e D/10 (immobili rurali ad uso strumentale) le stesse costruzioni.

2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un' autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale."

Per effetto del "riaccatastamento" il legislatore conferma, pertanto, l'orientamento restrittivo della Corte di Cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale.
Una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A/6 o D/10, non può usufruire dell'esenzione ICI.
 

SCADENZA VARIAZIONE CATASTALE FABBRICATI RURALI

21/09/2011

Scade il 30 settembre 2011 il termine per presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

Lo stabilisce il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 21 Settembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda di ruralità può essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, insieme a una o più autocertificazioni con firma autenticata, su modelli conformi agli allegati A, B e C del decreto, insieme ad ogni altro documento utile.

Come specificato nel Comunicato dell’Agenzia del Territorio, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni rappresentative degli agricoltori.
 
Allegato A al DM 14 settembre 2011.pdf - 35.9 KB
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Allegato B al DM 14 settembre 2011.pdf - 53.6 KB
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Allegato C al DM 14 settembre 2011.pdf - 46.7 KB
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Scarica qui la modulistica relativa
 
 

 
Deliberazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2011 - 111.0 KB
111.0 KB
Deliberazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2011
 
 
Valore minimo delle aree fabbricabili per l'anno 2011 - 9.2 KB
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Valore minimo delle aree fabbricabili per l'anno 2011