Comune di Resana


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Informazioni sull’Imposta Comunale sugli Immobili

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Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso può essere eseguito in due rate:
 
  • la prima a titolo di acconto, nella misura del 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 giugno 2008;
  • la seconda, a titolo di saldo (imposta dovuta per l’anno intero meno l’acconto di giugno) deve essere versata tra il 1° e il 16 dicembre 2008.

Resta salva la possibilità di effettuare un unico versamento entro il 16 giugno 2008.

Il versamento può essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale (intestati a COMUNE DI RESANA – SERVIZIO TESORERIA – ICI c/c n.38152195):
  • presso qualsiasi sportello della Banca di Credito Cooperativo Trevigiano (senza spese);
  • presso qualsiasi ufficio postale.

In alternativa il versamento può essere effettuato tramite il modello F24.
Con questo modello il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi banca od ufficio postale e non comporta il pagamento di alcuna commissione.
Per il versamento con il modello F24 si devono indicare i seguenti codici:
Codice Comune di Resana: H238
Codice Tributo: 

  • 3902 per i terreni agricoli
  • 3903 per le aree edificabili
  • 3904 per i fabbricati

N.B.: la casella “rateazione” non va compilata.
I modelli F24 sono disponibili presso qualsiasi banca e presso qualsiasi ufficio postale.

L’importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al pagamento dell’imposta se l’importo dovuto per l’intero anno è inferiore o pari ad Euro 12,00.


************************* N O V I T A’ *************************
 
 
ESCLUSIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
NONCHE’
DELLE ABITAZIONI ASSIMILATE DAL COMUNE A QUELLA PRINCIPALE

L’art.1del Decreto Legge 27 maggio 2008 n.93 ha disposto, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’abitazione principale del soggetto passivo, nonchè delle abitazioni ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 ed A9.

Per abitazione principale si intende:
  • quella di residenza anagrafica;
  • quella appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa assegnata al socio;
  • quella assegnata dall’Istituto autonomo per le case popolari (Ater);
  • quella del coniuge separato non assegnatario della casa ex coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa ex coniugale;
  • quella dei cittadini italiani residenti all’estero, posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

Per abitazione assimilata a quella principale si intende:

  • quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • quella concessa dal possessore i uso gratuito a parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
  • l’unica abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore o non risulti locata.

Per pertinenze si intende:

il garage o box o posto auto, la cantina, la soffitta, la tettoria classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ubicate nello stesso edificio ove è sita l’abitazione principale o in edifici contigui anche se con accesso da vie diverse, ovvero quelle situate nell’ambito dell’area di pertinenza, catastalmente individuata come tale, del fabbricato principale ancorchè disgiunte dallo stesso.
 
 
Per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 ed A9 l’imposta continua ad essere dovuta applicando l’aliquota ordinaria (6 per mille) e la detrazione o, qualora spettante, la maggiore detrazione stabilita dal Comune.
 
DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2007 va presentata solo per le variazioni che dipendono da atti NON soggetti a pubblicità immobiliare (quindi da atti che NON sono soggetti a trascrizioni, annotazioni nei registri immobiliari, volture catastali). Per esempio è necessario dichiarare la variazione da abitazione secondaria ad abitazione principale, la variazione da terreno agricolo ad area edificabile, la variazione del valore venale dell’area edificabile, l’inagibilità o inabitabilità di un fabbricato.
Deve essere redatta su apposito modello e presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007.
 

Calcolo ICI

Viene data la possibilità all’utenza di calcolare “on-line” l’imposta da versare, ai fini ICI, per un determinato anno.
Il servizio consente di:

  • garantire la certezza delle regole di calcolo dell’imposta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni..);
  • inserire i dati degli immobili;;
  • eseguire il calcolo dell’imposta con i relativi dettagli;
  • ottenere una stampa riepilogativa, utile per la compilazione dei bollettini di versamento o del modello F24.

Si fa presente che nel caso di modifica delle aliquote rispetto all'anno precedente l'importo dell'imposta calcolata dal computer in acconto e a saldo non è uguale in quanto, in base alle vigenti norme legislative, il calcolo dell'acconto deve eseguirsi in base alle aliquote dell'anno precedente con conguaglio a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
Comunque questo Comune non procede all'applicazione di sanzioni nel caso in cui il contribuente calcoli l'acconto in base alle aliquote dell'anno in corso versando quindi acconto e salto di pari importo.
 
Deliberazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2008 - 59.7 KB
59.7 KB
Deliberazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2008
 
 
Valore minimo delle aree fabbricabili - 93.3 KB
93.3 KB
Valore minimo delle aree fabbricabili